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Cos'è l'Ipoteca
Decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l’Agente della Riscossione, ricorrendone le condizioni di legge, può disporre l'iscrizione d'ipoteca sui beni immobili del contribuente.
L'ipoteca, che si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari, si pone quale “misura cautelare” poiché garantisce all’Agente della Riscossione di essere soddisfatto con preferenza nel caso di espropriazione.
A partire dal 13 luglio 2011, con l’entrata in vigore della Legge n.106/2011, di conversione al D.L. n.70/2011, sono stati stabiliti nuovi limiti di debito al di sotto dei quali l’Agente della Riscossione non può iscrivere ipoteca:
- 20 mila euro, qualora le somme indicate in cartella siano contestate in giudizio o siano ancora contestabili e l'immobile del debitore costituisca abitazione principale;
- 8 mila euro, negli altri casi.
Comunicazione preventiva di Ipoteca
L'anzidetta disposizione normativa ha anche previsto che prima di iscrivere ipoteca, l'Agente della Riscossione invii, a mezzo raccomandata A/R, al proprietario dell'immobile una "Comunicazione preventiva di Ipoteca" contenente l'ammontare complessivo del debito per il quale si procede, nonché l'espressa avvertenza che, in caso di omesso pagamento delle somme dovute entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa, si provvederà ad iscrivere ipoteca sui beni immobili.
La "Comunicazione preventiva di Ipoteca", inoltre, contiene:
- informazioni di dettaglio in merito alle cartelle di pagamento in debito per le quali si sta attivando il procedimento, alle date di notifica, all'Ente impositore e alla tipologia debito;
- l’indicazione che il versamento delle somme dovute può essere effettuato presso "uno degli sportelli siti nella
propria provincia di riferimento" o presso gli Uffici Postali utilizzando il bollettino di pagamento mod. F35.
Qualora il contribuente fosse in possesso di documentazione (per es. provvedimenti di sgravi, sospensioni, etc.) afferente le cartelle di pagamento oggetto della comunicazione preventiva di Ipoteca, potrà produrla tramite materiale consegna della stessa presso gli sportelli dell’Agente della Riscossione o inviarla tramite fax (al numero indicato nella comunicazione) ovvero adoperando il presente canale informatico seguendo le indicazioni ottenute cliccando su "comunic@web" .
Comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria
Decorso inutilmente il termine utile per il pagamento, L'Agente della Riscossione iscrive ipoteca sui beni immobili del contribuente per un ammontare pari al doppio dell'importo complessivo del credito per il quale si procede e invia allo stesso, a mezzo raccomandata A/R, la "Comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria". Tale comunicazione contiene i dati relativi all'unità immobiliare sottoposta ad ipoteca, nonché le informazioni relative alle cartelle di pagamento interessate, all'Ente impositore, al ruolo ed al debito residuo.
Cancellazione di Ipoteca
La "cancellazione di Ipoteca” è effettuata a cura dell'Agente della Riscossione, previa estinzione del debito.
Il debitore è tenuto al pagamento, inoltre, dei diritti tabellari - previsti dalla tabella approvata con Decreto del Ministero delle Finanze 21 novembre 2000 - per l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca nei pubblici registri.
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